Deve essere presentata apposita istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito. Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile di 1/5 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.
L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita a un professionista.
Il giudice entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, fissa l’udienza in cui vengono sentite le parti, e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.
In conclusione di questa udienza il giudice rinvia a un'altra udienza nella quale, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L’istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell’immobile e l’incameramento delle somme versate. |