Deve essere presentato il ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione, oppure il Tribunale del luogo in cui è residente la persona alla quale viene proposta una azione giudiziaria ovvero il convenuto. Unitamente al ricorso devono essere presentati:
• la copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio col passaggio in giudicato;
• lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi.
Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.
A seguito dell’istruttoria il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica. |