Cos'è | Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori concordemente stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno infatti l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori, il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del minore a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive, al fine di realizzare il principio di proporzionalità. |
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