Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Al ricorso devono essere allegati:
• lo stato di famiglia;
• il certificato di residenza del convenuto.
Il Presidente del Tribunale sente l'inadempiente e assume le informazioni del caso; emette poi un decreto immediatamente esecutivo (che può essere opposto nei 20 giorni successivi alla notifica).
Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell'obbligato (genitore o ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un’ipoteca giudiziale.
Nel caso in cui invece sia pronunciato nei confronti dell'obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare a un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. |