Come fare per...


PROVVEDIMENTI SOMMARI RELATIVI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Cos'è

I genitori, in proporzione alle loro sostanze, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, anche maggiorenni se ancora non sono autosufficienti economicamente.
In caso contrario, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi del genitore, , sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es. datore di lavoro).
Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso inadempimento contrario, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.

Normativa di riferimento

Art. 316 bis c.c.

Chi può richiederlo

Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l’assistenza di un legale.

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Al ricorso devono essere allegati:

• lo stato di famiglia;

• il certificato di residenza del convenuto.

Il Presidente del Tribunale sente l'inadempiente e assume le informazioni del caso; emette poi un decreto immediatamente esecutivo (che può essere opposto nei 20 giorni successivi alla notifica).

Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell'obbligato (genitore o ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un’ipoteca giudiziale.

Nel caso in cui invece sia pronunciato nei confronti dell'obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare a un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo.

Dove si richiede

Tribunale del luogo dove ha residenza il genitore che non adempie agli obblighi di mantenimento dei figli.
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).

Costi

• Esente da Contributo Unificato

• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

• Spese per l’assistenza legale