L’introduzione della domanda avviene con ricorso presentato, generalmente, dai coniugi congiuntamente, assistiti da uno o più avvocati, nel quale sostanzialmente gli stessi stabiliscono a monte le condizioni e i patti del divorzio e le consacrano all’interno del ricorso.
Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione - all’esito della quale emetterà sentenza di “omologa” degli accordi raggiunti dai coniugi, anch’essa soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione - e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul Divorzio): in altre parole, prima di pronunciare il divorzio il Giudice deve sincerarsi che la frattura nei rapporti fra marito e moglie non possa essere in alcun modo ricomposta. Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge.
In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti:
a) i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (tale termine decorre in ogni caso dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione); b) uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure – a prescindere dalla durata della pena - è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.; c) uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio; d) il matrimonio non è stato consumato; e) è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.
La negoziazione assistita da un avvocato
La negoziazione assistita, entrata in vigore 12 settembre 2014, rappresenta una “soluzione consensuale”, necessita pertanto dell’accordo tra i coniugi, che dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità del divorzio.
La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente.
I coniugi, nella stipula della convenzione scritta di negoziazione assistita, dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.
L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.
Il procedimento viene avviato con il conferimento del mandato di uno dei coniugi all’avvocato (uno o più) prescelto per l’avvio della procedura di divorzio.
Qualora il coniuge decida di avvalersi della negoziazione assistita l’avvocato formulerà, per iscritto, l’invito all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia.
L’invito deve contenere l’oggetto della controversia e l’avvertimento che, la mancata risposta ovvero il rifiuto ad accedere alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642 c. I c.p.c.
In ipotesi di accordo lo stesso deve contenere la modifica dello status dei coniugi, gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.
In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l’accordo concluso deve essere trasmesso, senza alcun apposizione di termine, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio. Se questi rileva delle irregolarità non concede il “nulla osta”.
Le parti in questo caso o rinegoziano l’accordo e ripetono l’iter ovvero procedono in via giudiziale.
In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti l’accordo, questa volta nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al PM che può “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale.
L’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l'accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni.
Il divorzio dinnanzi al Sindaco
Il divorzio dinnanzi all’ufficiale dello stato civile è entrato in vigore l’11 dicembre 2014, da tale data i coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo per il divorzio.
I coniugi possono farsi assistere da un avvocato, pertanto, non vi è alcun obbligo di patrocinio legale, l’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti e non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale”, in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica.
I coniugi, con l’assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all’ufficiale dello stato civile la loro volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento dello stesso, secondo le modalità concordate tra essi.
L'atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare siano riconvocati dall’ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo.
L’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, e non da quella della conferma.
Con la circolare n. 6/2014 del 24 aprile 2015, il Ministero dell’Interno, ha chiarito che il divorzio dinnanzi all’ufficiale di stato civile non è percorribile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, ma se tuttavia i figli non sono di entrambi i coniugi ma, al contrario, di uno soltanto di essi, il divorzio dinnanzi all’ufficiale di stato civile è consentito.
Ha precisato altresì che non rientra nell’ipotesi di divieto di trasferimento patrimoniale, l’accordo in merito all’obbligo di pagamento di un assegno periodico di mantenimento. Rimane vietato, al contrario, l’obbligo di pagamento in una unica soluzione. |