Deve essere depositata la richiesta presso la cancelleria del Tribunale competente per il luogo in cui i beni mobili e immobili si trovano. L’ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, ha tempo ventiquattro ore per il deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente. Una volta depositato il processo verbale relativo al pignoramento, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo. Successivamente il creditore dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni deve depositare in cancelleria l’istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.
Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all’istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.
L’atto di pignoramento di un bene immobile si esegue mediante la notificazione e successiva trascrizione presso l’Ufficio del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di un atto nel quale si indicano, gli estremi richiesti per l’individuazione dell’immobile ipotecato che si intende sottoporre a esecuzione.
Il pignoramento deve contenere:
• l’invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso; • l’avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando, a pena di inammissibilità, istanza di conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta. |