Cos'è | È la dichiarazione, su domanda degli interessati, da parte del Tribunale della presunta morte dell’assente quando sono ormai trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia di quest’ultimo.
Il Tribunale di pertinenza è quello dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dell’assente.
L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. |
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Chi può richiederlo | Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero. |
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Come si richiede e documenti necessari | La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l’atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.
La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.
La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.). Deve, inoltre, essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio. E’ obbligatorio l’intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c). |
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Costi | • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia • Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U. • Spese per la rappresentanza legale |
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