Deve essere presentata istanza al Tribunale del Comune dove è registrato l’atto di nascita del minore.
Alla domanda occorre allegare: • la copia dell’atto di nascita del minore; • la fotocopia dei documenti d’identità del padre e della madre; • riconoscimento da parte del padre avvenuto dinanzi all’ufficiale dello stato civile.
Dopo il deposito dell’istanza in cancelleria, il Tribunale emette un provvedimento di attribuzione del cognome.
La cancelleria, d’ufficio, invia il provvedimento definitivo di attribuzione del cognome all’ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione del riconoscimento previo passaggio in giudicato del decreto.
Nel caso di mancato accordo tra i genitori e di domanda presentata da uno solo di essi, viene fissata un’udienza collegiale all’esito della quale viene emesso un provvedimento di attribuzione del cognome. |