Si presenta l'istanza presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.
Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l’istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. Nel caso in cui sia l’imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:
• Il documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa; • la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni; • i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell’impresa, con ricevuta di avvenuto deposito; • lo stato patrimoniale dell’impresa; • l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto; • il verbale di assemblea; • l’eventuale certificato camerale sui protesti.
Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza: • il codice fiscale e la partita IVA del creditore; • la nota di iscrizione a ruolo; • la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni; • le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.
Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo una volta dichiarato il fallimento. Il giudice fissa l’udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso. |